Detrazioni fiscali

1.Per quali lavori posso usufruire del recupero fiscale del 50%?

Indicativamente, il recupero fiscale del 50% può essere effettuato per spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Ci sono poi altre casistiche particolari da approfondire eventualmente nello specifico (es. realizzazioni di ascensori al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.)

2.Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria posso usufruire della detrazione fiscale del 50%

Si, ma solo relativamente alle parti comuni di edifici residenziali.

3.Posso recuperare anche le spese relative agli arredi?

La legge di stabilità 2014 ha prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), a patto che tale acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di intervento. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 su un importo massimo di spesa pari a € 10.000,00 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

4.Chi può usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia?

Tutti i contribuenti soggetti ad IRPEF residenti o meno nel territorio italiano. L’agevolazione spetta, non solo ai proprietari degli immobili oggetto di intervento, ma anche a coloro che hanno un diritto reale/personale su tale bene e che sostengano, chiaramente, le spese relative all’intervento stesso. In particolare:

  • Proprietari o nudi proprietari;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Locatari o comodatari; – Soci di cooperative divise e indivise;
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • Soggetti indicati nell’art.5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno, infine, diritto alla detrazione i familiari (coniuge, parente entro il terzo grado, affini entro il ) conviventi o detentori dell’immobile oggetto di intervento, purchè sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture.

5.Quando posso applicare l’I.V.A. agevolata al 10%?

Per tutte le prestazioni relative agli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto dei beni legati a detti interventi, fatta eccezione per le materie prime e i semilavorati. Per i cosi detti beni finiti (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.) si applica, sempre nei casi degli interventi sopra citati, l’aliquota del 10%. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota del 10% si applica sempre relativamente alle prestazioni, mentre per la cessione dei beni l’aliquota ridotta viene applicata solo se la relativa fornitura viene posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Nel caso di fornitura di beni significativi (ascensori e montacarichi, infissi, caldaie, video citofono, condizionamento e ricicli dell’aria, sanitari e rubinetteria, impianti di sicurezza) l’aliquota agevolata del 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Zone Agricole

1.Vorrei realizzare una nuova abitazione in campagna, che vincoli ci sono?

Le nuove residenze in zona agricola sono ammesse solo quando l’impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice (compresi tutti i conviventi legati da vincolo di parentela o affinità impegnati nell’attività, nonché le persone a loro carico) per l’ordinario svolgimento dell’attività agricola. Le nuove costruzione potranno avere un’altezza massima pari a ml.7,50 (misurata a valle per i terreni in declivio) e dovranno rispettare una distanza minima dai confini pari a ml. 20. L’intervento dovrà essere comunque eseguito con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.

2.Avrei necessità di ampliare la zona destinata a colture protette mediante la realizzazione diuna serra di tipo stabile, come mi devo comportare?

Le serre di tipo stabile possono essere realizzate previo rilascio di concessione e dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto. L’utilizzazione fondiaria massima prevista è pari a 0,5 mc/mq e occorre rispettare una distanza minima dal confine di proprietà almeno pari a ml. 5,00.

Piano Casa

1.Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione di edificio a carattere residenziale il Piano Casa che ampliamento mi permette?

In questo caso l’ampliamento massimo consentito varia in funzione dell’aumento dell’efficienza energetica conseguito tra nuovo e vecchio edificio. In particolare, se tra i due manufatti si raggiunge un miglioramento energetico pari ad almeno il 15% in base a quanto stabilito dal D.Lgs n.192/2005 e s.m.i., è consentito un aumento volumetrico del 30% rispetto alla volumetria esistente da demolire; se si raggiunge un punteggio pari a 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche, l’aumento di cubatura consentito sale al 40%.

2.Posso ampliare un edificio residenziale in zona agricola sfruttando il Piano Casa?

Il Piano Casa consente per gli edifici residenziali un aumento del 20% della volumetria esistente. Tale ampliamento non può tuttavia comportare un aumento di unità immobiliari superiore ad una rispetto a quelle esistenti e, in zona agricola, l’ampliamento concesso non può essere consentito oltre i 200 metri cubi. Il Piano Casa comporta la deroga di tutti i parametri urbanistici-edilizi previsti dalla L.R.13/90 per le zone agricole, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e alle distanze da osservare dagli allevamenti di tipo industriale.

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